Si informa che l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»
Con Deliberazione del Consiglio Comunale 14 del 15.06.2020 sono state approvate le aliquote per l’anno 2020 qui di seguito riportate:
ALIQUOTE IMU
- 8,6 per mille ALIQUOTA DI BASE (SECONDA CASA);
- 5 per mille ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE con relative pertinenze (quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- 5 per mille ALIQUOTA ABITAZIONE posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari;
- 8 per mille immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;
- 8 per mille per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Nei casi la base imponibile al fine del calcolo dell’IMU è ridotta del 50 per cento;
- 7 per mille per le unità immobiliari adibite a negozi ed attività artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e mestieri (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività commerciale ed artigianale;
- 0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale ad esclusione di quelli nei quali viene esercitata un attività commerciale (agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, ecc.), per i quali l’imposta è dovuta nella misura del 1,00 per mille;
- 1 per mille per i Beni merce
- 4,6 per mille ALIQUOTA AREE EDIFICABILI.
SERVIZIO ASSISTENZA IMU 2020
La scadenza del saldo è fissata per il 16 dicembre.
Si avvisa la cittadinanza che a partire dal 19 novembre verranno messe a disposizione delle giornate per l’assistenza per il calcolo del saldo dell’IMU 2020.
Considerando lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19, gli interessati potranno utilizzare due modalità:
- mandare la richiesta tramite mail all’indirizzo: ragioneria@comune.lusernetta.to.it precisando nell’oggetto “assistenza calcolo acconto Imu 2020” e riportando i dati del proprietario, l’indicazione degli immobili e un recapito telefonico.
- telefonare in Comune al numero 0121-909026 e fissare appuntamento, tra quelli messi a disposizione nelle giornate di giovedì 19 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre tra le 9.00 e le 12.00, per l’accesso presso gli uffici, ricordando l’obbligo dell’utilizzo della mascherina.
Non saranno accettate richieste presso il comune senza prenotazione.