Visto che in data 28.12.2018, con determinazione n. 4300, la Regione Piemonte ha determinato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, a partire dal giorno 30 dicembre 2018, su tutto il territorio del Piemonte,
si rende noto che
nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4, sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati come definiti dall’articolo 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio; quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendi. E’ vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
Per le violazioni ai disposti della suddetta determinazione sono applicate le sanzioni e le pene previste dall’art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353.