Ordinanza per la combustione di rifiuti vegetali deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale dal giorno 06 novembre 2020 al 30 novembre 2020.
IL SINDACO
PREMESSO CHE: Con l’entrata in vigore della Legge regionale 04 ottobre 2018, numero 15 (norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000 n. 353 –Legge quadro in materia di incendi boschivi) e l’approvazione del Piano sulla qualità dell’aria nel Bacino Padano (così come previsto con Legge 7 luglio 2009 numero 88), le regole per l’accensione dei fuochi e l’abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate rispetto al precedente impianto normativo.
I divieti disposti dall’articolo 10 della norma sono diversi in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo (dal 1° novembre al 31 marzo/dal 1° aprile al 31ottobre).
- L’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1º novembre e il 31marzo;
- In relazione al comma quarto del medesimo articolo il divieto di accensione fuochi e di abbruciamento di materiale vegetale fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti non si applica nei casi in cui (a titolo di esempio non esaustivo del contenuto della norma); si accendano fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), sempre che non sia stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi); è concesso l’abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1º aprile al 30 settembre, se non è stato dichiarato Io stato di pericolosità per gli incendi boschivi;
- Nel resto del territorio regionale è concesso l’abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri /ha/giorno) dal 1ºaprile al 31 ottobre.
Secondo i disposti del comma 6 dell’articolo 10 i Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all’aperto in caso di condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili
RITENUTO NECESSARIO garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli che consenta di evitare rischi per I’ambiente, causati daII’innesco e la propagazione di incendi provocati dai residui vegetali depositati in loco, dalla conseguente diffusione di fitopatologie, con la diminuzione dei trattamenti chimici indotti dalle stesse ed in particolare, vista la consuetudinaria pratica agricola della combustione del fogliame per lo svolgimenti della pulizia dei castagneti a sua volta a vantaggio della prevenzione del rischio di innesco di incendi.
CONSIDERATO quanto dispone il comma 1bis dell’articolo 16 della Legge regionale 22 gennaio 2019, numero 1 (Riordino in materia di agricoltura e sviluppo rurale), che introduce la possibilità per gli enti locali di prevedere una deroga al divieto di abbruciamento il quale recita:
“Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, di cui all’ articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 ‘Legge quadro in materia di incendi boschivi’), può essere derogato, limitatamente all’abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i Comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura”.
Tali deroghe sono concesse dai Sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui al articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”
VISTO l’art. 256 bis, comma 6 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 il quale recita:“Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.”
VISTO altresì quanto dispone il comma 6bis dell’art. 182 del medesimo Decreto Legislativo, il quale recita: “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).”
TENUTO CONTO del comma 9 dell’art. 10 della Legge regionale il quale recita: “Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano lal. 353/2000nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, e dall’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee -Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.”
RITENUTO UTILE E NECESSARIO procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo), limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di 30 giorni anche non continuativi.
VISTI gli articoli 50 e 54, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi. ai sensi del quale il Sindaco, adotta provvedimenti e ordinanze per tutelare l’incolumità e la sicurezza pubblica;
VISTA la Legge regionale 04 ottobre 2018, numero 15;
VISTA la Legge regionale 22 gennaio 2019, numero 1;
VISTO il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152;VISTA la Direttiva Europea 2008/50/CE;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 (Approvazione dello schema di Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, ai sensi della L. 88/2009) così come integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 57-7628.
ORDINA
di derogare al divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1º novembre e il 31 marzo dell’anno successivo), dal giorno 6 novembre al 30 novembre 2020 permettendo la combustione, sul luogo di produzione, di soli residui colturali nelle giornate venerdì / sabato / lunedì.
Pertanto, dal giorno 06 novembre 2020 al 30 novembre 2020 nelle giornate venerdì / sabato / lunedì. è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, a tutela della salute e dell’ambiente, nei modi di seguito stabiliti:
È consentita la sola combustione di soli residui colturali;
La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a 3 (tre) metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;
La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
L’ opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, dall’ aIba al tramonto.
La zona su cui si esegue l’abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia priva di residui vegetali non inferiore a 5 (cinque) metri;
Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 100 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco priva di residui vegetali di larghezza non inferiore a 5metri;
E’ assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;
E’ fatto obbligo di rispettare ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e regionale in merito a quanto disciplinato nella presente Ordinanza.
Qualora venga emanato dalla Regione Piemonte il decreto provvedimento relativo alla dichiarazione di grave pericolosità di incendi boschivi di cui all’art. 4 della LR. 15/2018 la presente viene automaticamente sospesa per il periodo di grave pericolosità;
Qualora sul territorio comunale ricorra il superamento dei limiti inquinanti relativi alla presenza di PM10 in atmosfera, così come individuati ai sensi della D.G.R. 5 giugno 2017, n. 22-5139 e s.m.d. ed in particolare all’allegato I lett. a) e b) la presente verrà immediatamente sospesa per il tempo in cui perdurano le condizioni dando tempestiva comunicazione alla popolazione.
DISPONE
- Che gli Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
- che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all’albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa a:
- Prefettura di Torino
- Comando Stazione Forestale di Torre Pellice
- Comando Stazione Carabinieri di Luserna San Giovanni
- Squadra AIB di Lusernetta