Comune di Lusernetta

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Servizi demografici

Per conoscere orari e modalità di contatto dell’ufficio consultare la pagina Informazioni uffici.

Ai servizi demografici ci si deve rivolgere per le operazioni inerenti l’Anagrafe della Popolazione Residente e dello Stato Civile, nonché per quelle inerenti l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE); altre funzioni svolte riguardano l’Elettorale, la Statistica ed i Censimenti.

L’Ufficiale di Anagrafe e dello Stato Civile, quale Ufficiale del Governo, è il Sindaco, il quale può delegare, in tutto od in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti (es. assessori, dipendenti comunali, segretario comunale).

  • Anagrafe della popolazione residente
  • Stato civile
  • AIRE
  • Elettorale
  • Statistica e Censimenti – Toponomastica e Numerazione Civica
  • Certificati e Documenti che possono essere richiesti presso i Servizi Demografici
  • Stranieri

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Anagrafe della popolazione residente

Iscrizione Anagrafica

Quando un cittadino si trasferisce da un altro Comune italiano, ovvero dall’estero, per stabilire la sua dimora abituale nel Comune di Lusernetta, deve presentare apposita dichiarazione all’Ufficiale di Anagrafe, od a un suo delegato, il quale, in seguito agli eventuali accertamenti sull’effettiva dimora del richiedente lo iscriverà negli schedari dell’Anagrafe della Popolazione Residente; il regolamento relativo alla legge anagrafica prevede che la suddetta dichiarazione deve essere avanzata entro venti giorni dalla data in cui si è verificato l’ingresso definitivo nel comune.

Il cittadino deve inoltre indicare se vi sono altre persone che hanno stabilito la dimora abituale all’indirizzo specificato nella richiesta di iscrizione.

I cittadini in possesso della patente di guida e di eventuali veicoli devono altresì precisarli, poiché, se la pratica di iscrizione anagrafica va a buon fine, il comune provvederà alla trasmissione telematica dei dati alla Motorizzazione Civile, la quale, a sua volta, trasmetterà al cittadino l’apposito tagliando relativo alla nuova residenza da applicare, negli appositi spazi, sulla patente di guida e sull’eventuale carta di circolazione dei veicoli posseduti.
Sono oggetto di quanto sopra i seguenti veicoli, oltre naturalmente alla patente di guida se posseduta: autoveicoli fino a 60 q.li di peso complessivo, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi – purché siano intestati al cittadino stesso e non quelli intestati ad una ditta e/o società in cui il cittadino la rappresenti.

Caso particolare di iscrizione anagrafica è la nascita: si evidenzia che la residenza del neonato è strettamente legata al quella della madre, per cui, ovunque sia il luogo di nascita ed eccetto casi particolari (ad es. madre non residente in Italia), il neonato sarà iscritto nello stato di famiglia della madre.
Non è necessaria specifica richiesta all’Ufficiale di Anagrafe in quanto l’iscrizione del neonato è automatica, con decorrenza dalla data di nascita, ed avviene a seguito della denuncia della nascita (vedi Stato Civile), l’unica eccezione riguarda i nati da cittadini stranieri non residenti in Italia (vedi Stranieri).

Cancellazione Anagrafica

Quando, viceversa, un cittadino si trasferisce in un altro comune italiano, deve fare richiesta di iscrizione nell’Anagrafe del Comune dove ha stabilito la dimora abituale nel termine indicato per l’iscrizione (venti giorni).
Se invece si trasferisce all’estero deve darne comunicazione al Consolato Italiano competente per territorio entro 90 giorni dall’ingresso definitivo nello Stato estero; il Consolato provvederà a trasmettere la richiesta al comune per l’iscrizione nell’AIRE.

Anche per le cancellazioni esiste un caso particolare: il decesso del cittadino; come per la nascita il decesso non deve essere dichiarato direttamente all’Ufficiale di Anagrafe poiché la cancellazione avviene automaticamente a seguito della denuncia di morte (vedi Stato Civile).

Variazione Anagrafica

La variazione anagrafica si verifica in seguito ad un cambiamento dei dati dichiarati al momento della richiesta di iscrizione anagrafica ed in modo particolare:

  • cambio di abitazione all’interno del comune di residenza
  • costituzione di una nuova famiglia
  • ingresso in famiglia di uno o più cittadini proveniente/i da un’altra famiglia residente nello stesso comune
  • cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia
  • variazione della Qualifica Professionale
  • variazione del Titolo di Studio
  • variazione dello Stato Civile (la variazione dello Stato Civile non deve essere dichiarata direttamente all’Ufficiale di Anagrafe, poiché il medesimo riceverà apposita comunicazione da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile che ha iscritto o trascritto il matrimonio ovvero che ha annotato la sentenza di divorzio o ancora che ha iscritto o trascritto la morte del coniuge).

Non sono considerate variazioni anagrafiche e quindi non sono da dichiarare, se non nel caso di cambio di abitazione all’interno del comune poiché deve essere aggiornata la residenza, la vendita di un veicolo dichiarato al momento della richiesta di residenza e/o l’acquisto di un nuovo veicolo ovvero ancora variazioni riguardanti la patente di guida. L’Ufficiale di Anagrafe ha il potere di accertare d’ufficio eventuali casi di omessa dichiarazione di cui ne sia venuto a conoscenza, dopo aver invitato l’interessato a renderla; l’Ufficiale di Anagrafe ha inoltre la possibilità di fare accertamenti sulle dichiarazioni anagrafiche rese dai cittadini.

Stato civile

Nascita

A seguito del lieto evento uno dei genitori, o chi per essi in determinati casi, deve dichiarare la nascita.

Al riguardo il nuovo ordinamento dello stato civile (D.P.R. 396/2000) ha offerto più possibilità circa il luogo dove effettuare la denuncia di nascita: presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuta la nascita ovvero presso il comune di residenza dei genitori ovvero della madre se i genitori hanno residenze diverse (sono fatti salvi casi particolari e previsti dalla vigente normativa).

La denuncia deve essere fatta entro 10 giorni (3 giorni se resa presso la direzione sanitaria) dalla nascita presentando il certificato di assistenza al parto rilasciato dall’ostetrica ovvero, se il parto è avvenuto senza l’assistenza di personale sanitario, presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (nel nuovo ordinamento sopra richiamato è indicato l’art. 2 della legge 15/68, legge abrogata dal D.P.R. 445/2000).

Matrimonio

Per chi decide di fare il grande passo si presentano due possibilità: il rito civile o quello religioso.
Se si sceglie il rito civile il matrimonio sarà celebrato dal Sindaco, o da un suo delegato; per procedere alla cerimonia risulta indispensabile richiedere in precedenza la pubblicazione di matrimonio da affiggersi nell’apposito spazio previsto all’Albo Pretorio del Comune. La richiesta va avanzata all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale redige apposito verbale e provvede alla pubblicazione di matrimonio per otto giorni consecutivi.

La richiesta va avanzata con un congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, poiché il Comune deve richiedere la documentazione necessaria al Comune di nascita dei futuri sposi, nonché al Comune di residenza nel caso in cui non coincida con il Comune di matrimonio.

Nel caso si scelga invece il rito religioso i futuri sposi dovranno prima recarsi dal parroco della Chiesa in cui intendono celebrare il matrimonio il quale compilerà la richiesta di pubblicazione di matrimonio da farsi nella Casa Comunale, richiesta che i futuri sposi porteranno all’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove verrà celebrato il matrimonio, per la procedura già descritta per il rito civile.

Decesso

Se il decesso avviene presso l’abitazione di residenza del defunto ovvero in altra abitazione presente sul territorio comunale, è necessario procedere alla denuncia del fatto all’Ufficiale dello Stato Civile, o ad un suo delegato, presentando il certificato rilasciato dal medico legale; la denuncia può essere fatta da chiunque sia a conoscenza del fatto.

Se il decesso avviene presso un ospedale, un ospizio ecc., anche di un altro Comune, sarà cura del direttore della struttura, o chi per esso, trasmettere la comunicazione di morte al Comune di residenza del defunto.

AIRE

Nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, vengono iscritti, oltre ai cittadini italiani che si trasferiscano in uno Stato estero, anche quei cittadini i cui avi siano di origine italiana e che non abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Chi si trasferisce definitivamente all’estero deve dichiarare, entro novanta giorni, la sua presenza in quello Stato presso il Consolato italiano competente per territorio, il quale trasmetterà la richiesta al comune di ultima residenza in Italia che provvederà all’iscrizione nell’AIRE.
Per i cittadini di origina italiana l’iter è un pò più lungo: in questo caso la richiesta di iscrizione nell’AIRE può essere presentata, sempre tramite il Consolato competente per territorio, o presso il comune di nascita dell’ultimo avo nato in Italia o presso l’ultimo comune italiano di residenza del medesimo avo, deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante che nessun avo abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, o che l’abbia perduta per altri motivi, nonché dalla trascrizione degli atti di stato civile presso il comune italiano prescelto.
Solamente i cittadini di origine italiana regolarmente residenti in Italia possono presentare tale richiesta, corredata con la necessaria documentazione, direttamente presso il comune di residenza.

Elettorale

Il servizio elettorale provvede alla tenuta delle “liste elettorali”.
Nelle liste elettorali vengono iscritti tutti i cittadini italiani residenti nel comune aventi diritto al voto; periodicamente il Sindaco, od un suo delegato, provvede all’aggiornamento delle liste elettorali mediante l’inserimento dei cittadini immigrati da altri comuni, dei cittadini che compiranno il 18° anno di età nell’anno successivo, dei cittadini iscritti nell’AIRE ecc., e mediante la cancellazione dei cittadini emigrati in altri comuni, dei deceduti ecc.
Qualora i cittadini siano chiamati a votare si provvede ad una revisione straordinaria delle liste elettorali nella quale le liste elettorali vengono aggiornate a pochi giorni prima la votazione introducendo le variazioni intervenute dall’ultima revisione riguardante iscrizioni (gli immigrati, i nuovi iscritti A.I.R.E. ecc.) e cancellazioni (gli emigrati, gli irreperibili, i deceduti, i nuovi iscritti che non compiranno 18 anni alla data della votazione, i cancellati dall’A.I.R.E. ecc.).

Al servizio elettorale incombono altresì i compiti previsti in occasione delle tornate elettorali o dei referendum.
In tali occasioni può richiedere l’assistenza di altri dipendenti comunali, con funzioni di supporto, per il corretto e celere decorso delle mansioni di competenza.

Al cittadino regolarmente iscritto nelle liste elettorali viene rilasciata la Tessera Elettorale che, unitamente ad un documento di riconoscimento, dovrà esibire al seggio, in occasione delle consultazioni elettorali, per poter esercitare il diritto di voto.
La tessera è strettamente personale e, in caso di trasferimento di residenza in altro comune, dovrà essere consegnata al nuovo comune il quale ne rilascerà una nuova. Il cambio di abitazione all’interno del comune è aggiornato mediante apposito tagliando adesivo, rilasciato dal comune, da applicare sovrapponendo lo spazio contenente i dati da variare.

A seguito di smarrimento o furto, si può ottenere una nuova tessera elettorale presentando, al comune di residenza, una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto smarrimento o furto; non è più necessaria la denuncia agli organi di Pubblica Sicurezza (Carabinieri ecc.).

Statistica e Censimenti – Toponomastica e Numerazione Civica

L’ISTAT è l’organo statale preposto per quanto riguarda le statistiche; tra queste ultime vi è anche quella relativa alla popolazione.
Mensilmente l’Ufficiale di Anagrafe e quello dello Stato Civile trasmettono le variazioni intervenute rispetto al mese precedente (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni ecc.) per l’aggiornamento presso l’ISTAT.

Ogni dieci anni viene svolto il Censimento generale della popolazione, con lo scopo di verificare se i dati in possesso dell’ISTAT, aggiornate a mezzo delle comunicazioni di cui sopra, siano corrispondenti alla situazione di fatto presente sul territorio comunale e nazionale.
Succede a volte che alcune situazioni sfuggano all’Ufficiale di Anagrafe perchè non dichiarate dai cittadini, pur essendovi l’obbligo. Il Censimento dovrebbe servire per far emergere queste situazioni ormai consolidate che non sono venute a conoscenza dell’Ufficiale di Anagrafe.

A seguito della progressiva informatizzazione dei dati anagrafici per tramite l’INA-SAIA ed attuata a mezzo del CNSD (Centro Nazionale dei Servizi Demografici) presso il Ministero dell’Interno, mediante controlli incrociati sui dati medesimi, alcune anomalie vengono segnalate immediatamente e di conseguenza vi è la possibilità di porvi rimedio senza attendere il Censimento.

In contemporanea al Censimento generale della Popolazione, viene svolto anche l’aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica; la toponomastica riguarda la denominazione delle strade e delle piazze, mentre la numerazione civica si occupa di assegnare un numero progressivo sugli accessi degli edifici, per cui in occasione del censimento verranno segnalate eventuali situazioni non più corrispondenti allo stradario in uso (apertura di nuove strade, nuovi accessi agli edifici esistenti ovvero a nuovi edifici ecc.).

Altri Censimenti sono:

  • il Censimento generale dell’Industria, del Commercio, dei Servizi e dell’Artigianato (che di norma si svolge in contemporanea con quello della Popolazione)
  • il Censimento Generale dell’Agricoltura.

Certificati e Documenti che possono essere richiesti presso i Servizi Demografici

  • Carta d’identità (dal compimento dei 15 anni in poi) – la carta d’identità ha una validità di dieci anni dalla data del rilascio e può essere rinnovata 180 giorni prima della scadenza
  • Certificati anagrafici di identità personale per l’espatrio dei minori di anni 15
  • Certificati anagrafici con fotografia da utilizzare in particolare durante la guida dei ciclomotori (si rilascia esclusivamente dal compimento del 14° anno e fino al compimento del 15° anno di età)
  • Certificati di residenza, Stato di Famiglia
  • Altri certificati desumibili dagli archivi anagrafici

(si ricorda che tutti i certificati sono soggetti all’imposta di bollo attualmente € 14,62; per ottenere i certificati in carta libera è necessario presentare richiesta indicando l’uso a cui sono destinati ovvero la norma che preveda l’esenzione dal bollo). I certificati da presentare presso le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono sostituiti dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (vedi Autocertificazione); la dichiarazione sostitutiva di certificazione è utilizzabile anche presso i privati che vi consentono.

Oltre all’eventuale marca da bollo, per il rilascio dei certificati al comune competono i diritti di segreteria (pari ad € 0,52 per i documenti rilasciati in bollo e ad € 0,26 per i documenti rilasciati in carta libera) nonché il rimborso stampati (pari ad € 0,10); per la carta d’identità il costo è di € 5,42 (di cui € 5,16 per diritto fisso ed € 0,26 per rimborso stampati – non è più necessaria la marca da bollo per richiedere la carta d’identità valida per l’espatrio).

Stranieri

Gli stranieri che intendono richiedere l’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Lusernetta devono seguire le procedure più sopra indicate (vedi Iscrizione Anagrafica), presentando inoltre il passaporto ed il permesso di soggiorno entrambi in corso di validità.

Stranieri Comunitari

Ai sensi del D.Lgs 30/2007

Soggiorni di breve durata

Legge 28.5.2007 n.68

Per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno se la durata del soggiorno stesso non supera i 3 mesi. In tal caso lo straniero dichiara la sua presenza:

  • se proveniente da Paesi fuori dell’area di Schengen al momento dell’ingresso all’autorità di frontiera
  • se proveniente da Paesi dell’area di Schengen entro 8 giorni dall’ingresso al Questore della provincia in cui si trova secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno.

Comune

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Tasse e tributi

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  • Pubblicità e affissioni

Bandi, appalti e concorsi

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Servizi pubblici o di interesse

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  • Raccolta rifiuti
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Modulistica

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Associazioni sul territorio

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  • Comitato ProRestauro
  • Gruppo Alpini
  • Protezione civile
  • Associazione Incendi Boschivi (AIB)

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